Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 143-bis. 1. - (Cognome del figlio di genitori coniugati). - Al momento della registrazione del figlio allo stato civile, l'ufficiale dello stato civile, sulla base di quanto dichiarato dai genitori, attribuisce al figlio il cognome del padre, ovvero il cognome della madre, ovvero entrambi i cognomi nell'ordine determinato di comune accordo tra i genitori stessi. In caso di mancato accordo tra i genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.
      Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce d'ufficio lo stesso cognome attribuito al primo figlio.
      Il figlio cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta».